Regolamento›Capo V
Art. 37
In vigore dal 16 mar 1905
Il Ministero della marina, avuti gli atti di cui al precedente articolo, provvede agli ulteriori atti di preliminare istruttoria per far luogo, ove ne sia il caso, alla concessione invocata, a senso delle disposizioni contenute nel titolo III, parte I, del Codice di marina mercantile e nel regolamento per la sua esecuzione, sentendo, fra gli altri, l'avviso del Consiglio superiore di marina e degli altri Corpi consulenti indicati all' della legge su porti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-37