Regolamento›Capo III
Art. 24
55 / 174In vigore dal 16 mar 1905
Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà ogni anno a quello del tesoro la liquidazione delle spese sostenute per ciascun porto, in quanto siano ripartibili fra lo Stato e gli enti interessati, distinguendo le spese ordinarie da quelle straordinarie, e indicando il titolo e la natura di ciascuna di esse, nonché il modo di ripartizione.
Per tale oggetto si useranno gli uniti moduli nn. 1 e 2.
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