Regolamento›Capo III
Art. 171
In vigore dal 16 mar 1905
Allorchè, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di porti o per la costruzione di nuove opere, occorra di occupare temporaneamente aree o strade di spettanza comunale, o sia necessaria qualche disposizione edilizia speciale, gli Uffici del genio civile ne faranno domanda all'autorità comunale per mezzo del prefetto, salvo che ai capitolati d'appalto non ne sia fatto debito agli stessi appaltatori.
Le autorità comunali faranno conoscere la loro decisione e le riserve o condizioni a cui intendono di subordinare il loro assenso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-171