RegolamentoCapo III

Art. 172

In vigore dal 16 mar 1905
I Comuni debbono dare agli Uffici del genio civile, che le richiedessero, tutte quelle notizie che possono contribuire a far meglio conoscere le comunicazioni fra il loro centro abitato ed il porto o luogo di approdo, perché possano tenerne conto nella preparazione dei progetti e nell'esecuzione dei lavori.
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