Regolamento§ i

Art. 162

In vigore dal 16 mar 1905
Agli Uffici del genio civile spetta di curare che, mediante l'impianto dei necessari idrometri e di opportuni istrumenti metereologici nei porti, siano giornalmente fatte, ove occorra, regolari osservazioni sul flusso e riflusso del mare, nonché sulla direzione e forza dei venti e delle correnti. Tali osservazioni saranno riportate su appositi registri, dai quali, alla fine di ogni trimestre, saranno poi desunti i risultati. Pei porti situati ove non ha sede un Ufficio del genio civile, le osservazioni di cui sopra potranno, previ accordi fra il Ministero dei lavori pubblici e quello della marina, essere affidate ad ufficiali dipendenti dalle Capitanerie di porto, i quali si atterranno alle istruzioni che, d'intesa colle Capitanerie stesse, riceveranno dall'Ufficio del genio civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-162

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