Regolamento›§ i
Art. 157
In vigore dal 16 mar 1905
Le aree consegnate alle imprese dei lavori marittimi, tanto come sede delle opere, quanto come cantieri dei lavori o di deposito dei materiali e dei mezzi d'opera, dipendono direttamente, nei riguardi tecnici, dall'Ufficio del genio civile, cui è affidata la direzioni dei lavori appaltati, ferma l'osservanza delle discipline di porto, per le quali l'Ufficio medesimo dovrà prendere intelligenze con la Capitaneria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-157