Regolamento›§ i
Art. 152
In vigore dal 16 mar 1905
Per il ricupero o remozione di galleggianti affondati, da curarsi dal Ministero della marina, come al Codice della marina mercantile e suo regolamento, gli ufficiali del genio civile, ai quali è affidato il servizio portuale, si presteranno nella parte tecnica, a seconda delle ordinazioni del Ministero dei lavori pubblici, ed in casi di urgenza, a seconda delle richieste della Capitaneria, avvisandone contemporaneamente il detto Ministero.
Non dovranno però ingerirsi della parte amministrativa, riservata alla Capitaneria di porto.
Alla remozione ed al ricupero dovrà però procedersi dall'Ufficio del genio civile, qualora trattisi dei galleggianti indicati nell' del presente regolamento.
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