Regolamento›§ i
Art. 150
In vigore dal 16 mar 1905
Il procedimento coattivo, di cui nei precedenti articoli, verrà applicato anche dopo esaurite le pratiche in via amministrativa e dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna, ove del caso, per le contravvenzioni a quanto è prescritto dall'ultimo comma dell'art. 179 del codice per la marina mercantile e 896 del relativo regolamento, sia per costringere i contravventori alla esecuzione delle opere di remissione in pristino o di quelle altre che fossero ritenute necessarie in loro vece, sia per ottenere il rimborso delle spose quando dette opere fossero state eseguite d'ufficio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-150