Regolamento§ i

Art. 146

In vigore dal 16 mar 1905
Nel giudizio contravvenzionale interverrà un ufficiale del genio civile, e, nell'interesse dell'Amministrazione costituitasi parte civile, chiederà che, ferma la pena pecuniaria, di cui all'art. 421 del Codice della marina mercantile, sia pronunciata la condanna del contravventore all'esecuzione delle opere secondo il progetto già approvato e reso esecutivo, prefiggendogli all'uopo un breve termine, con la clausola, a favore dell'Amministrazione instante, ed à termini dell'art. 1220 del Codice civile, dell'autorizzazione ad eseguire o far eseguire essa stessa le opere a spese del contravventore, nel caso in cui questo non le abbia eseguite entro il termine prefisso, o le abbia eseguite in modo non corrispondente alle regole d'arte ed alle indicazioni del progetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-146

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