Regolamento›§ i
Art. 143
In vigore dal 16 mar 1905
Sulle opposizioni ed osservazioni che fossero fatte dai proprietari, tanto in riguardo all'obbligo di costruire le opere, come in riguardo alle modificazioni proposte nei progetti da essi presentati, quando non intervenga accordo, deciderà definitivamente il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
Nello stesso modo e con le stesse formalità sarà provveduto sulle osservazioni che fossero presentate dai proprietari intorno ai progetti compilati dagli Uffici del genio civile, quando questi non credano di accogliere le osservazioni ed i proprietari insistano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-143