Regolamento›§ i
Art. 138
In vigore dal 16 mar 1905
Le Capitanerie di porto non permetteranno che si faccia esercizio di pesca in vicinanza alle opere dei porti con mezzi, utensili ed attrezzi che possano recar pregiudizio alla conservazione delle opere stesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-138