Regolamento›Capo II
Art. 137
In vigore dal 16 mar 1905
Per circostanze eccezionali di luogo o di distanza potrà il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello della marina, affidare ad un ufficio di porto il servizio di vigilanza di qualche faro o segnale marittimo.
In questo caso l'ufficiale di porto dovrà attenersi alle istruzioni che gli verranno date dall'Ufficio del genio civile.
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