Regolamento›Capo II
Art. 135
In vigore dal 16 mar 1905
Ricevute le informazioni, di cui nel precedente articolo, gli Uffici del genio civile provvedono, secondo la loro competenza, coadiuvati dalle Capitanerie di porto.
Qualora trattisi di fari, di fanali o di segnali galleggianti situati nei porti o nelle spiagge di 4ª classe, gli Uffici del genio civile, per mezzo della Prefettura, denunziano il difetto al Comune od al Consorzio, cui spetta di provvedere, indicando il da farsi.
In caso d'inadempimento proporranno alla Prefettura la esecuzione d'ufficio, informandone il Ministero dei lavori pubblici e l'Ufficio idrografico della R. marina pel necessario avviso ai naviganti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-135