Regolamento›Capo II
Art. 130
In vigore dal 16 mar 1905
Le Capitanerie potranno fare proposte per l'esecuzione di nuovo opere. Quando queste non siano di molta importanza, o si tratti semplicemente di miglioramenti alle opere esistenti, le proposte della Capitaneria potranno essere rivolte direttamente all'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, il quale, fatto un preliminare esame della proposta, ne riferirà col proprio avviso al Ministero dei lavori pubblici.
Quando le proposte riguardassero opere nuove o di molta importanza, dovranno dalle Capitanerie di porto essere presentato al Ministero della marina, il quale, ove ritenga che siano attendibili, le rivolgerà a quello dei lavori pubblici.
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