Regolamento›Capo II
Art. 125
In vigore dal 16 mar 1905
Gli Uffici del genio civile debbono curare che nell'esercizio dei meccanismi di proprietà dello Stato, di enti morali o di privati siano sempre osservate le condizioni tecniche e regole prescritte per impedire guasti, rotture, danni alle persone o alle merci.
Visiteranno perciò periodicamente le macchine e gli attrezzi per accertarne la solidità e la sicurezza, nonché la buona conservazione, e informeranno la Capitaneria o l'Ufficio di porto o il competente Ufficio di circolo del R. ispettorato generale delle strade ferrate degli inconvenienti riscontrati, onde provvedano a farli cessare.
Tanto l'Ufficio del genio civile, quanto la Capitaneria di porto, potranno promuovere visite di meccanici specialisti.
Tutto ciò non scema la responsabilità di coloro che tengono in esercizio le macchine, ed ai quali vanno sempre addebitati i cattivi successi ed i disastri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-125