Regolamento›Capo II
Art. 124
In vigore dal 16 mar 1905
Ove i meccanismi fossero di proprietà delle Camere di commercio o di privati, il loro esercizio sarà regolato a norma degli atti di concessione, e, in difetto, secondo le disposizioni particolari fissate d'accordo fra la Capitaneria di porto e gli enti interessati col concorso degli Uffici del genio civile, e del competente Ufficio di circolo del R. Ispettorato generale delle strade ferrate, qualora sia interessato il servizio ferroviario.
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