Regolamento›Capo II
Art. 119
In vigore dal 16 mar 1905
Dovendo qualche galleggiante essere posto in disarmo o in riparazione o rimesso in esercizio, l'Ufficio del genio civile ne informerà l'autorità marittima locale per quelle particolari intelligenze che fossero del caso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-119