RegolamentoCapo II

Art. 118

In vigore dal 16 mar 1905
Nei porti che trovansi in località ove non risiede l'Ufficio del genio civile, il materiale galleggiante e il personale che v' è addetto potranno, previa l'approvazione dei competenti Ministeri, essere posti sotto l'immediata dipendenza dell'ufficiale di porto, il quale si atterrà alle istruzioni che dal competente Ufficio del genio civile gli verranno impartite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-118

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo