RegolamentoCapo II

Art. 113

In vigore dal 16 mar 1905
Gli Uffici del genio civile non hanno ingerenza diretta sugli edifizi destinati al servizio delle Capitanerie di porto. Qualora nei detti edifizi esistano locali dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, gli Uffici del genio civile, prima di provvedere ai lavori di manutenzione e di riparazione dei locali stessi, dovranno prendere concerti con la Capitaneria di porto. La manutenzione e le riparazioni delle banchine e dei moli sui quali fossero costruiti detti edifici restano sempre nella esclusiva competenza degli Uffici del genio civile, salvo quanto è disposto nel precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-113

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