Regolamento›Capo II
Art. 111
In vigore dal 16 mar 1905
Gli Uffici del genio civile faranno conoscere alle Capitanerie di porto se ed entro quali limiti possa essere provveduto alle loro proposte per restauri o miglioramenti delle opere dei porti, e le terranno successivamente informate dell'esito dei provvedimenti da essi Uffici provocati.
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