Regolamento›Capo II
Art. 111
17 / 174In vigore dal 16 mar 1905
Gli Uffici del genio civile faranno conoscere alle Capitanerie di porto se ed entro quali limiti possa essere provveduto alle loro proposte per restauri o miglioramenti delle opere dei porti, e le terranno successivamente informate dell'esito dei provvedimenti da essi Uffici provocati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-111