RegolamentoCapo II

Art. 110

In vigore dal 16 mar 1905
Le Capitanerie informeranno gli Uffici del genio civile dei danni e guasti che riscontrassero nelle opere dei porti, indicando quali, a loro avviso, ne siano le cause, e come si possa provvedere a ripararli. Se i danni fossero cagionati dal fatto di terzi, le Capitanerie provvederanno a termini dell'art. 177 del Codice per la marina mercantile e dell'art. 864 del relativo regolamento; e gli Uffici del genio civile, nel trasmettere alle Capitanerie di porto la perizia dei danni, accenneranno anche al tempo presumibile entro il quale potranno essere intraprese o compiute le riparazioni. L'importo dei danni sarà, in seguito ad ordine delle Capitanerie, versato nella Tesoreria provinciale o nelle casse dipendenti, e le riparazioni saranno fatte eseguire dagli Uffici del genio civile a carico dei fondi all'uopo assegnati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-110

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo