Regolamento›Capo II
Art. 108
In vigore dal 16 mar 1905
Le Capitanerie, anche non interpellate, potranno indicare e proporre agli Uffici del genio civile i provvedimenti e i lavori che reputassero necessari per la buona conservazione delle opere marittime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-108