Regolamento›Capo X
Art. 103
In vigore dal 16 mar 1905
La Commissione centrale terrà le sue adunanze ordinariamente ogni tre mesi, e potrà inoltre essere convocata straordinariamente per casi d'urgenza presso il Ministero dei lavori pubblici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-103