RegolamentoParte SECONDACapo I

Art. 105

In vigore dal 16 mar 1905
I predetti uffici dovranno fra loro mantenere le relazioni necessarie per la regolarità dei servizi ad essi rispettivamente affidati, secondo le norme tracciate nel capo seguente, e che riguardano: a) la manutenzione e la conservazione delle opere d'arte dei porti; b) le macchine galleggianti destinate al servizio delle opere dei porti; c) le gru per l'imbarco e sbarco delle merci; d) i bacini da raddobbo e gli scali di alaggio; e) le darsene o bacini commerciali; f) le nuove opere dei porti e delle spiaggie; g) il servizio delle zavorre; h) la manutenzione ed accensione dei fari, dei fanali di segnalamento e d'illuminazione delle calate, e la manutenzione dei segnali fissi e galleggianti; i) la pesca in riguardo al regime idraulico dei porti e delle spiagge marittime e la conservazione delle opere relative; i) i rivi e canali che sboccano nei porti; m) la polizia tecnica dei porti e delle spiagge.
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