Regolamento›Parte SECONDA›Capo I
Art. 105
In vigore dal 16 mar 1905
I predetti uffici dovranno fra loro mantenere le relazioni necessarie per la regolarità dei servizi ad essi rispettivamente affidati, secondo le norme tracciate nel capo seguente, e che riguardano:
a) la manutenzione e la conservazione delle opere d'arte dei porti;
b) le macchine galleggianti destinate al servizio delle opere dei porti;
c) le gru per l'imbarco e sbarco delle merci;
d) i bacini da raddobbo e gli scali di alaggio;
e) le darsene o bacini commerciali;
f) le nuove opere dei porti e delle spiaggie;
g) il servizio delle zavorre;
h) la manutenzione ed accensione dei fari, dei fanali di segnalamento e d'illuminazione delle calate, e la manutenzione dei segnali fissi e galleggianti;
i) la pesca in riguardo al regime idraulico dei porti e delle spiagge marittime e la conservazione delle opere relative;
i) i rivi e canali che sboccano nei porti;
m) la polizia tecnica dei porti e delle spiagge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-105