RegolamentoCapo II

Art. 107

In vigore dal 16 mar 1905
A cura degl'ingegneri capi del genio civile e degli Uffici dipendenti, e in conformità delle istruzioni generiche da emanarsi dal Ministero dei lavori pubblici e di quelle speciali da richiedersi caso per caso all'ispettore compartimentale, si procederà a periodi determinati, od anche straordinariamente, alla visita delle opere marittime, non omettendo, ove ne sia il caso, di eseguire i rilievi necessari per verificare le condizioni in cui si trovano le varie opere dei porti, le spiagge e i fari, e quali restauri o miglioramenti vi occorrono, sui quali, prima di far proposta al Ministero dei lavori pubblici, interpelleranno, ove ne sia il caso, le Capitanerie di porto, affine d'accertare quali maggiormente interessino la navigazione ed il commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-107

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