Regolamento›Parte SECONDA›Capo I
Art. 106
In vigore dal 16 mar 1905
Per gli affari e servizi di competenza dell'Amministrazione comunale riguardo ai porti e alle spiagge, i Comuni dovranno provvedere, previa intelligenza cogli Uffici del genio civile e colle capitanerie di porto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-106