Regolamento›Capo X
Art. 102
In vigore dal 11 feb 1916
La Commissione centrale siede presso il Ministero dei lavori pubblici.
È presieduta dal ministro, o da chi per esso, e ne fanno parte:
il direttore generale delle bonifiche e dei porti;
tre ispettori del R. corpo del genio civile;
un ufficiale superiore o generale della R. marina;
un direttore o ispettore del genio navale;
un ufficiale superiore o generale del genio militare;
il direttore generale della marina mercantile;
un direttore generale od ispettore generale delle finanze;
un funzionario superiore del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Il direttore capo della divisione dei porti del Ministero dei lavori pubblici potrà intervenire alle adunanze della Commissione per fornire le notizie e schiarimenti di cui fosse richiesto.
Un ufficiale del genio civile sarà incaricato delle funzioni di segretario.
Quando le opere in progetto interessino direttamente la difesa dello Stato, dovranno partecipare agli studi della Commissione centrale e prendere parte alle sue adunanze: un ufficiale superiore del R. corpo di artiglieria ed un ufficiale superiore dello stato maggiore, e, quando trattisi delle opere di cui al penultimo capoverso dell', dovranno fare parte della Commissione stessa l'ispettore generale e due ispettori superiori del R. Ispettorato generale delle strade ferrate.
Ciascun Ministero designerà i propri delegati, e quello dei lavori pubblici provvederà con decreto alla costituzione della Commissione.
Note all'articolo
- Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1936 ha disposto (con l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4) che "A partire dal 1° gennaio 1916, la Commissione centrale dei porti, spiaggie e fari, di cui all'art. 102 del regolamento approvato con R. decreto 26 settembre 1904, n. 713, con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, sara' presieduta dal ministro, o da chi per esso, e ne faranno parte: Il direttore generale delle Opere marittime; Due funzionari superiori del genio civile, appartenenti al Consiglio superiore dei lavori pubblici; Un ufficiale superiore, o generale della R. marina; Un ufficiale superiore o generale del genio militare; Il direttore generale della marina mercantile; Un direttore generale, o ispettore generale delle finanze. Quando le opere in progetto interessino direttamente la difesa dello Stato dovra' partecipare agli studi della Commissione centrale, e prendere parte alle sue adunanze, un ufficiale superiore dello stato maggiore dell'esercito, e quando trattisi delle opere di cui al penultimo capoverso dell'art. 99 del citato regolamento 26 settembre 1904, n. 713, dovranno far parte della Commissione stessa un funzionario superiore dell'ufficio speciale delle ferrovie presso il Ministero dei lavori pubblici, ed un ispettore superiore delle ferrovie dello Stato. Un funzionario amministrativo della Direzione generale delle opere marittime presso il Ministero dei lavori pubblici ed un ingegnere del genio civile saranno incaricati delle funzioni di segretari. Ciascun Ministero designera' i propri delegati, e quello dei lavori pubblici provvedera' con decreto alla costituzione della Commissione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-102