Regolamento›Capo IX
Art. 97
In vigore dal 16 mar 1905
Le disposizioni contenute nel presente regolamento, relative alle spese che sono a carico delle Provincie e dei Comuni per le opere dei porti, si applicano anche a quelle occorrenti pei fari, fanali e segnalamenti di che agli della legge.
L'esercizio dei fari e fanali è disciplinato da regolamento speciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-97