Regolamento›Capo VIII
Art. 96
In vigore dal 16 mar 1905
Nessuna responsabilità potrà mai incombere allo Stato, nè da esso alcunchè potranno ripetere i Comuni od i Consorzi dei comuni, pel fatto che la compilazione dei progetti o la direzione dei lavori siano stato affidate agli Uffici del genio civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-96