Regolamento›Capo VIII
Art. 95
In vigore dal 16 mar 1905
Gli Uffici del genio civile, le Capitanerie di porto, le Intendenze di finanza ed i Comuni dovranno dare al prefetto tutte le notizie che richiederà per poter soddisfare a quanto è prescritto dall' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-95