Regolamento›Capo II
Art. 115
In vigore dal 16 mar 1905
Gli Uffici del genio civile avranno cura che nell'ormeggio dei galleggianti, di che al precedente articolo, e nella loro custodia, siano rigorosamente osservate le prescrizioni che regolano il servizio dei porti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-115