Art. 115
RegolamentoCapo II

Art. 115

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In vigore dal 16 mar 1905
Gli Uffici del genio civile avranno cura che nell'ormeggio dei galleggianti, di che al precedente articolo, e nella loro custodia, siano rigorosamente osservate le prescrizioni che regolano il servizio dei porti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-115