Regolamento›Capo II
Art. 123
In vigore dal 16 mar 1905
Quando l'esercizio dei meccanismi, di cui sopra, non sia affidato a privati o a enti morali, la Capitaneria di porto provvederà a regolarne l'uso per parte del pubblico, mediante speciali disposizioni da concertarsi con la Camera di commercio, con l'Ufficio del genio civile, e con il competente Ufficio di circolo del R. ispettorato generale delle strade ferrate se sia interessato il servizio ferroviario.
All'Ufficio del genio civile spetterà di curare la regolare manutenzione dei meccanismi stessi e di provvedere alle riparazioni occorrenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-123