Regolamento›Capo II
Art. 126
In vigore dal 16 mar 1905
Le norme sopra indicate si estendono all'uso ed all'esercizio dei bacini da carenaggio e degli scali di alaggio, salvo le particolari modalità da determinarsi a seconda dei casi e della importanza di tali stabilimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-126