RegolamentoCapo II

Art. 131

In vigore dal 16 mar 1905
Gli Uffici del genio civile coadiuvano le Capitanerie di porto nella compilazione dei regolamenti speciali per il maneggio delle zavorre, in conformità di quanto dispone l'art. 848 del regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-131

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo