Art. 131
RegolamentoCapo II

Art. 131

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In vigore dal 16 mar 1905
Gli Uffici del genio civile coadiuvano le Capitanerie di porto nella compilazione dei regolamenti speciali per il maneggio delle zavorre, in conformità di quanto dispone l'art. 848 del regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-131