Regolamento›Capo II
Art. 132
In vigore dal 16 mar 1905
Quando gli Uffici del genio civile riconoscono che nelle operazioni o nel maneggio delle zavorre non sono osservate le cautele necessarie ad evitare danni o pregiudizio ai fondali ed alle opere del porto, ne riferiranno, esponendo, se del caso, le loro proposte alla Capitaneria di porto, per gli ulteriori provvedimenti.
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