Regolamento›Capo II
Art. 136
In vigore dal 16 mar 1905
Le Capitanerie di porto debbono prestarsi per agevolare agli Uffici del genio civile il modo di compiere regolari ed uniformi osservazioni intorno alla visibilità dei fari e dei segnali, tanto ai scopo di controllo, quanto a scopo tecnico.
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