Regolamento›Capo II
Art. 134
In vigore dal 16 mar 1905
Le Capitanerie di porto raccolgono dai capitani e padroni marittimi informazioni circa l'efficacia e la regolarità dell'illuminazione dei fari e fanali, nonché del funzionamento dei segnali fissi e galleggianti, e le comunicano agli Uffici del genio civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-134