Art. 134
RegolamentoCapo II

Art. 134

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In vigore dal 16 mar 1905
Le Capitanerie di porto raccolgono dai capitani e padroni marittimi informazioni circa l'efficacia e la regolarità dell'illuminazione dei fari e fanali, nonché del funzionamento dei segnali fissi e galleggianti, e le comunicano agli Uffici del genio civile.
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