Regolamento§ i

Art. 140

In vigore dal 16 mar 1905
Oltre alle visite ordinarie che, a senso dell'art. 891 del regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, debbono farsi ai rivi e canali che sboccano nei porti, gl'ingegneri capi del genio civile o gl'ingegneri da essi delegati praticheranno visite straordinarie, quante volte ritengano che i rivi e canali stessi siano causa speciale e diretta d'interrimento dei porti. Di tali visite sarà redatto processo verbale, dal quale potrà risultare sino a qual limite di estensione entro terra si ritiene che il rivo o canale abbia influenza sul regime del porto, e quali opere di sostegno siano necessarie per impedire l'interrimento. Dovrà inoltre essere indicato il nome dei proprietari obbligati ad eseguire le opere stesse, a termini dell'art. 179 del codice per la marina mercantile. Tale processo verbale sarà a cura del prefetto notificato ai proprietari, con invito di presentare entro un congruo termine la domanda ed i progetti di cui all'art. 888 del summentovato regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-140

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