Regolamento›Capo II
Art. 121
In vigore dal 16 mar 1905
Occorrendo di raddobbare o riparare i galleggianti dell'Amministrazione dei lavori pubblici, gli Uffici del genio civile dovranno prendere accordi con le Capitanerie di porto per la scelta e disponibilità del luogo ove possano essere tirati a terra sotto l'osservanza delle discipline del porto.
Egualmente dovranno prendere accordi quando si tratti della demolizione di simili galleggianti dichiarati inservibili e fuori d'uso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-121