Art. 118
RegolamentoCapo II

Art. 118

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In vigore dal 16 mar 1905
Nei porti che trovansi in località ove non risiede l'Ufficio del genio civile, il materiale galleggiante e il personale che v' è addetto potranno, previa l'approvazione dei competenti Ministeri, essere posti sotto l'immediata dipendenza dell'ufficiale di porto, il quale si atterrà alle istruzioni che dal competente Ufficio del genio civile gli verranno impartite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-118