Regolamento›§ i
Art. 155
In vigore dal 16 mar 1905
Nel compilare gli speciali regolamenti, di cui all'art. 812 del regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, le Capitanerie di porto dovranno sentire l'Ufficio del genio civile per quanto concerne la conservazione delle opere
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