Art. 151
Regolamento§ i

Art. 151

155 / 174
In vigore dal 16 mar 1905
Quando l'uso e la destinazione delle opere dei porti non siano consentanee allo scopo per cui le opere stesse furono costruite, o siano tali da comprometterne la buona conservazione, gli Uffici del genio civile ne avvertiranno le Capitanerie di porto pei necessari provvedimenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-151