StatutoCapo II

Art. 6

In vigore dal 8 dic 1904
Il Consiglio di amministrazione: a) delibera sulle domande di ammissione degli alunni secondo le norme indicate negli di questo statuto, nonché sull'eventuale loro allontanamento; b) provvede alla nomina del personale secondo le norme stabilite dagli del presente statuto; c) delibera sul bilancio preventivo e rivede il consuntivo, in modo da inviare l'uno e l'altro al Consiglio provinciale scolastico in tempo debito, cioè il primo nel mese di aprile precedente al nuovo esercizio, ed il secondo nel mese di dicembre successivo. Tanto il preventivo che il consuntivo debbono con le relative deliberazioni del Consiglio provinciale scolastico essere comunicati al Ministero della Pubblica istruzione; d) vigila sull'andamento interno dell'istituto e sull'esatta osservanza di tutte le prescrizioni dello statuto e del regolamento: e) cura che almeno una volta al mese il direttore e la direttrice presentino un rapporto sull'andamento dell'Istituto e sui fatti più meritevoli di osservazione o che esigano speciali provvedimenti; f) emette tutti i provvedimenti richiesti dall'urgenza, salvo a riferire con particolare la porto al Ministero su tutto ciò che eccede la propria ordinaria competenza; g) a fine d'anno trasmette al Ministero, per mezzo del Consiglio provinciale scolastico, una particolareggiata relazione sull'andamento morale, pedagogico ed economico dell'Istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo