StatutoTitolo ICapo I

Art. 2

In vigore dal 8 dic 1904
L'Istituto provvede al proprio mantenimento con le sue rendite patrimoniali, con le somme stanziate nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione e in quelli di particolari enti per posti gratuiti o semigratuiti, con le rette degli alunni e delle alunne e con altri proventi eventuali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-2

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