StatutoCapo II

Art. 3

In vigore dal 8 dic 1904
All'andamento morale, didattico ed amministrativo dell'Istituto sovraintende un Consiglio di amministrazione che si compone del direttore e della direttrice, di quattro membri eletti dal Governo e di tre membri eletti dal Consiglio provinciale. I sette membri elettivi durano in carica un quinquennio e possono essere confermati. La persona che sarà nominata in sostituzione di un consigliere uscente prima del termine del quinquennio dura in carica fino al medesimo termine del quinquennio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-3

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