Statuto›Capo II
Art. 4
In vigore dal 11 nov 1909
Il presidente del Consiglio è nominato da S. M. il Re tra i consiglieri di nomina governativa.
Il vice presidente è nominato per decreto Ministeriale tra i componenti elettivi del Consiglio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-4