StatutoCapo II

Art. 4

In vigore dal 11 nov 1909
Il presidente del Consiglio è nominato da S. M. il Re tra i consiglieri di nomina governativa. Il vice presidente è nominato per decreto Ministeriale tra i componenti elettivi del Consiglio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-4

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